DL Rilancio

ECOBONUS E SISMA BONUS AL 110% Misure urgenti per la crescita economica

Il tanto atteso Decreto rilancio è stato approvato dal consiglio dei ministri il e pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero 128 del 19 maggio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio questo imponente testo che cosa prevede a livello edilizio. Avevamo già in precedenza parlato dei super bonus che qui trova una prima definizione.

La legge all’articolo 119 distingue diversi tipi di intervento richiamati poi come i commi da cui discendono.

Al comma 1 sono elencanti gli interventi imprescindibili per poter accedere all’agevolazione. Occorre realizzare almeno uno degli interventi.

INTERVENTI INDISPENSABILI:

Vediamo nel dettaglio quali interventi sono obbligatori per usufruire del SUPER ECOBONUS comma 1:

1a) isolamento termico che coinvolga le superfici opache

1b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento sulle parti comuni degli edifici

1c) interventi sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento sugli edifici unifamiliari;

SISMA BONUS comma 4.

INTERVENTI ACCESSORI INCLUSI:

Al comma 2 la legge consente, una volta eseguito almeno uno degli interventi essenziali di applicare il beneficio a tutti gli interventi di efficientamento energetico collaterali. A titolo esemplificativo: la sostituzione di radiatori con termo arredi, la sostituzione con serramenti performanti, l’installazione di un riscaldamento a pavimento con le necessarie lavorazioni connesse etc.

Al comma 5 e 6 si aggiunge anche il fotovoltaico. Oltre a dover essere abbinato agli interventi indispensabili la legge impone dei limiti finanziabili. In particolare un tetto di 2.400 euro a KW di potenza nominale installata.

Nei casi di interventi edilizi pesanti: nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica citati alle lettere d) e) ed f) del DPR 380/01[1], il  tetto scende a1.600 €/KW. Se si abbina una batteria di accumulo si aggiungono 1.000 euro per ogni KWh di capacità di accumulo. L’energia non auto consumata dovrà essere immessa in rete.

REQUISITI INDISPENSABILI:

Miglioramento di almento due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Prima casa nel caso di edifici unifamiliari, negli altri casi destinazione

PROCEDURA

  1. Studio di fattibilità: architettonica, impiantistica ed energetica;
  2. Attestato di prestazione energetico preventivo ove mancante;
  3. Gara di appalto e sottoscrizione di contratto con valori CONGRUI;
  4. Deposito di pratiche edilizie necessarie a seconda della tipologia d’intervento
  5. Inizio lavori e pagamenti con bonifico con causale predeterminata;
  6. Direzione lavori, verifica stato avanzamento lavori e pagamenti;
  7. Fine lavori, collaudo, accatastamento ove necessario;
  8. Attestato di prestazione energetica finale che dimostri il superamento delle due classi imposto dalla norma;
  9. Visto di conformità e asseverazione sulla congruità delle spese rilasciato da professionisti;
  10. Pratica ENEA

BENEFICIARI:

  • Condomini;
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni ad esclusione degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Cooperative dei abitazione

INCENTIVO

Al 110% l’aliquota delle detrazioni per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 nei due ambiti citati: miglioramento sismico ed energetico. La legge ripropone l’opportunità della cessione del credito di imposta alle imprese, volgarmente detto sconto in fattura. Le imprese potranno infatti beneficiare della detrazione fiscale in 5 anni invece che in 10 portando ad uno sconto immediato nel cliente finale privato. Lo sconto sarà applicabile oltre che alle imprese anche agli istituti di credito: novità assoluta questa farà decollare tutti gli interventi su menzionati.

Non resta che aspettare entro il 18/06/2020 il decreto attuativo e  che le banche immettano sul mercato i propri prodotti finanziari.

L’argomento è già stato trattato da iltuoperito.it negli articoli a cui rimandiamo:

Superbonus: Ecobonus e Sisma Bonus al 110%

Detrazione Shock: proposta di legge per la detrazione del 90% sulle facciate

Addio cessione del credito!

Bonus Facciate 2020: tutto quello che devi sapere!

 

Note:

[1] d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;(punto modificato dall’art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

 

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