Bonus Facciate 2020: tutto quello che devi sapere!

Con la Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto il Bonus Facciate. Si tratta  di detrazione fiscale per le spese sostenute per l’anno corrente relativamente ad interventi edilizi, compreso anche la manutenzione ordinaria, eseguiti al fine di recuperare e ristrutturare degli immobile. Infatti i contribuenti da quest’anno potranno  beneficiare del bonus facciate, pari al 90% delle spese documentate sostenute!

Il bonus nasce dalla volontà del parlamento nel dare un nuovo volto alle nostre città e interessa interventi eseguiti sia su immobili condominiali che non.

Tutto quanto concerne il Bonus Facciate lo si trova nell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg), dal comma 219 al comma 224. Vediamo in sintesi di che si tratta. Innanzitutto va chiarito che la detrazione del 90% è applicabile alle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Ciò significa che la detrazione è applicabile a tutti quegli immobili ricadenti nei centri storici o di antica formazione (zona A) o in zone di tipo residenziale (zona B).

Sono ammessi al beneficio del bonus Facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Non ci sono ulteriori particolari requisiti per accedere al bonus facciate 2020. Il bonus facciate 2020 potrà riguardare tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio e non sono previsti limiti di spesa. Il bonus facciate, ad esempio, comprende la possibilità di ridipingere la facciata del proprio condominio o villetta, anche senza cambiarne il colore.

Come annunciato dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini, il bonus sarà cumulabile con l’ecobonus per le riqualificazioni energetiche degli edifici e con il bonus per le ristrutturazioni edilizie poichè, in base a quanto evidenziato dal comma 220, “nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”.

La detrazione andrà  ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e nei nove anni successivi.

Le diverse tipologie di interventi saranno definiti da una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

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