Il Consulente Tecnico di Parte

Indice dell’articolo

  1. Premesse
  2. Il Consulente Tecnico di Parte o C.T.P.
  3. Il Consulente Tecnico d’Ufficio e il Consulente Tecnico di Parte nel Codice di Procedura Civile
  4. Quando è necessario nominare il C.T.P.
  5. Quali compiti deve svolgere il C.T.P.
  6. Come scegliere il miglior consulente tecnico

Premesse

Negli ultimi anni a causa della persistente crisi economica e di una velocissima innovazione tecnologica e legislativa, il mondo imprenditoriale e professionale è radicalmente cambiato.
In ambito edile-immobiliare la crisi economica ed il cambiamento hanno portato un sostanziale peggioramento del mercato, a cui è seguito un incremento del contenzioso tra imprese e committenti, tra professionisti e relativi clienti e tra imprese medesime. Le ragioni dell’incremento delle contestazioni, che spesso sfociano in tribunale, possono essere ricondotte alle seguenti problematiche:

  1. Incremento della complessità nel settore delle costruzioni che parte sin dalla prima fase di acquisizione delle aree per passare alle fase di progettazione (composizioni di destinazioni d’uso sempre più articolate e diverse), alla fase di costruzione (applicazione di materiali sempre più tecnologici e ampia dotazione impiantistica, ecc.).
  2. Introduzione di normative tecniche, codici e leggi sempre più complesse, non sempre congruenti tra di loro e di difficile comprensione (basti pensare alla pubblicazione di nuovi Regolamenti edilizi locali, di normative regionali specifiche che sempre più amplificano quelle nazionali, agli Eurocodici, agli standard internazionali, alle leggi sul contenimento energetico, sull’acustica, alle normative UNI, ecc.).
  3. Frammentazione e destrutturazione delle imprese e degli studi professionali con conseguente mancanza di qualità progettuale ed esecutiva e di coordinamento tra le diverse fasi; contestuale radicale abbassamento della preparazione professionale della mano d’opera reperibile sul mercato e progressivo incremento di mano d’opera non qualificata (soprattutto rappresentata da operai extracomunitari);
  4. Importante e massiccia immissione sul mercato di nuove tecnologie, materiali e componenti edilizie mirate ad incrementare la qualità e le prestazioni delle costruzioni piuttosto che contenere i costi e i tempi di realizzazione, a cui però non sempre corrisponde un’adeguata conoscenza circa il corretto impiego da parte delle imprese e da parte del consumatore finale.
  5. Scarso livello di approfondimento della fase progettuale per volontà dei committenti o delle imprese che operano nel settore immobiliare, le quali spesso mirano al massimo utile, limitando all’essenziale il ricorso a figure professionali competenti nei vari settori del processo edilizio, che potrebbero contribuire ad un miglioramento qualitativo del prodotto finale; contestuale esclusione della figura del Direttore dei Lavori e scarso impiego in loco della figura del Direttore Tecnico dell’impresa mandataria, figure necessarie al controllo qualitativo dell’operato delle imprese medesime.
  6. Mercato immobiliare in gran parte nelle mani di figure e operatori non qualificati, a volte anche improvvisati (soprattutto nelle province e nella nostra realtà locale).

Se stai leggendo la guida evidentemente anche tu sei interessato all’argomento “contenzioso” e hai necessità di comprendere come meglio far valere i tuoi diritti o come meglio proteggerti da accuse che ritieni infondate e da richieste esorbitanti.

Il primo passo da compiere, può essere la scelta del legale che deve o dovrà rappresentarti nel contenzioso. Non meno importante però è la scelta del consulente tecnico di parte il quale, come vedremo più avanti, può essere determinante per la risoluzione della causa.

Ma quali requisiti deve avere un ottimo consulente tecnico di parte?

Prima di rispondere alla domanda è necessario introdurre l’argomento per gradi, cominciando dal capire chi è e cosa fa il consulente tecnico e come viene inquadrato nell’attuale ordinamento giuridico.

Chi è il Consulente Tecnico di Parte o C.T.P.

ctpIl consulente tecnico di parte è una figura professionale, tecnico specializzato in un preciso ambito di lavoro (es. edile, strutturale, contabile, medico ecc.), che viene nominato da una delle parti in causa, secondo l’articolo 201 del codice di procedura civile il quale cita: “La scelta di avvalersi di una consulenza tecnica di parte è lasciata alla discrezione della parte.…”. La scelta è pertanto discrezionale. Il compito del consulente di parte, è quello di coadiuvare la parte che rappresenta redigendo, con maggiore competenza tecnica della stessa o del suo difensore, una relazione scritta, un atto difensivo.
Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato in un processo civile soltanto se il Giudice ha nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio (c.d. C.T.U.). Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente tecnico d’ufficio e pertanto non nomina il C.T.U., le parti in causa hanno comunque la possibilità di produrre perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico di parte, a supporto delle tesi del ricorrente (ossia chi intenta la causa) o a difesa del opponente (ossia chi viene chiamato in causa).
Nel processo civile la nomina del C.T.P. viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del consulente prescelto durante l’udienza di giuramento del C.T.U. o entro la data di inizio delle operazioni peritali, per mezzo di deposito telematico nel fascicolo di causa.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio e il Consulente Tecnico di Parte nel Codice di Procedura Civile

Codice di procedura civilePrima di descrivere quali siano i compiti del Consulente Tecnico di Parte è necessario introdurre la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) e le relative procedure, come disciplinate dal Codice di Procedura Civile italiano.

L’art. 61 del C.p.c. (Codice di procedura civile) introduce la figura del Consulente di fiducia del Giudice (C.T.U.):

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.Art. 61 del C.p.c.

Il consulente tecnico d’ufficio è nominato discrezionalmente dal giudice e scelto tra gli iscritti negli appositi albi. Tale professionista assume il ruolo di ausiliario del giudice ed il suo compito è quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa, di cui non può essere investito lo stesso organo giudicante. Presso ogni tribunale viene istituito un albo in cui vengono iscritti i professionisti che un giudice può nominare. Gli elenchi vengono suddivisi per categorie tecniche in modo da agevolare la scelta del consulente da parte del giudice.

Quando la decisione di una controversia dipende dalla risoluzione di una questione tecnica, il giudice dispone dunque la consulenza tecnica procedendo alla nomina del consulente tecnico di fiducia e fissa l’udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire per il giuramento ed il conferimento dell’incarico.

L’art. 201 del C.p.c. dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio, il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.). Nella prassi il termine di nomina del CTP viene fissato in sede di giuramento del C.T.U.

Quali sono dunque le attività previste dal Codice di procedura civile relativamente la figura del Consulente Tecnico di Parte? A descrivere il ruolo del C.T.U. e quello del C.T.P. vengono in aiuto gli articoli 194 e 195, dove :

Il consulente tecnico (C.T.U.) assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.Art. 194 C.p.c.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici (C.T.P.) e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Delle indagini del consulente (C.T.U.)si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti (n.d.r. ossia dei C.T.P.).
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione (n.d.r. le note vengono esposte per tramite del C.T.P.) e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse..

Art. 195 C.p.c.

Le attività che il C.T.P. deve dunque compiere durante le fasi processuali sono:

  • intervenire alle operazioni peritali svolte dal C.T.U.
  • presentare osservazioni ed istanze che devono essere tenute in considerazione dal C.T.U. e dal giudice
  • esaminare la relazione peritale del C.T.U. e trasmettere le proprie osservazioni sulla relazione medesima

A differenza del C.T.U., il C.T.P. non deve giurare davanti al giudice, non è obbligato a stendere alcun verbale delle operazioni peritali svolte (tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria l cliente) e deve soprattutto far valere le istanze e i diritti della parte che rappresenta presso il C.T.U.

Il ruolo del C.T.P. è inoltre quello di:

  • assistere il proprio cliente affiancando il C.T.U. nell’espletamento del suo incarico
  • appurare la correttezza metodologica della consulenza tecnica d’ufficio assumendo la funzione di controllo tecnico e procedurale sull’operato del C.T.U.

Quando è necessario nominare il C.T.P.

Attendere di nominare un C.T.P. a causa iniziata, o addirittura dopo la nomina da parte del giudice di un C:T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) può rivelarsi una mossa molto dannosa. Il Consulente Tecnico infatti è un professionista con il ruolo di difendere in sede tecnica il proprio assistito, secondo una linea difensiva tracciata in accordo con l’avvocato e parallelamente rappresenta l’interlocutore tecnico al quale l’avvocato deve rivolgersi per una valutazione tecnica del contendere.

Da ciò ne consegue che il C.T.P., per essere efficace nello svolgimento dell’incarico, deve necessariamente essere nominato prima dell’instaurarsi del contenzioso e congiuntamente alla nomina dell’avvocato di parte. E’ necessario inoltre che il Consulente Tecnico sia libero professionista altamente specializzato nella materia tecnica inerente il contenzioso e abbia forti competenze in materia giuridica.

Incaricare un C.T.P. prima di procedere con una contestazione è importante anche per la preliminare valutazione economica del contenzioso, al fine di comprendere se sia il caso o meno di avviare una causa civile, sicuramente onerosa, o semplicemente tentare una risoluzione stragiudiziale della vertenza. Un bravo Consulente Tecnico infatti può operare una stima preliminare dei costi e benefici e indicare la via migliore da percorrere.

Quali compiti deve svolgere il C.T.P.

I compiti che un consulente tecnico deve svolgere oggi sono molteplici e cambiano parzialmente se il consulente assiste la parte che deve intentare una causa (parte attrice) o se assiste la parte convenuta, ossia chi subisce una chiamata in causa.

Per quanto riguarda il C.T.P. che assiste parte attrice i compiti sono:

PRE C.T.U.
  • Incontro e/o sopralluogo per la verifica tecnica della possibilità di instaurare una causa.
  • Analisi della documentazione tecnica da produrre in atti e focalizzazione dei punti strategici a favore e quelli contro;
  • Confronto con il legale sulla redazione degli atti e memorie difensive.
  • Redazione della relazione di consulenza di parte da produrre in atti.
  • Valutazione della chance della causa.
  • Assistenza alla proposta del quesito per la C.T.U., eventualmente intervenendo in udienza.

Per quanto riguarda il C.T.P. che assiste parte convenuta i compiti sono:

PRE C.T.U.
  • Analisi dei documenti tecnici prodotti da controparte e delle contestazioni avversarie
    Verifica e scelta dei documenti da produrre in atti di difesa, compreso l’analisi dell’opportunità di farlo.
  • Focalizzazione dei punti strategici di parte attrice e della parte convenuta che rappresenta.
  • Confronto con il legale e il cliente sulla linea difensiva da tenere nella redazione di atti e memorie.
  • Replica tecnica alla relazione di consulenza avversaria e in generale agli atti prodotti da parte avversa.
  • Valutazione del rischio di causa.

Nel corso della Consulenza Tecnica d’Ufficio il C.T.P. svolge i seguenti compiti:

Nel Corso della C.T.U.
  • In generale il C.T.P. deve svolgere la funzione di controllo dell’operato del C.T.U.; deve intervenire alle operazioni peritali in prima persona ed eventualmente può delegare un suo assistente se per una volta è impedito a parteciparvi.

INOLTRE:

  • Aggiorna periodicamente il difensore e la parte sull’andamento della C.T.U.
  • Trasmette i verbali delle operazioni peritali.
  • Si confronta con il difensore e il cliente sulle impressioni che riceve durante la C.T.U. in merito alle strategie di parte avverse e sulla conduzione della C.T.U. medesima.
  • Se necessario si confronta con il difensore e il cliente in merito alla linea difensiva da tenere.
  • Valuta, se di interesse per il Cliente, la possibilità della Conciliazione
    Valuta la possibilità di produrre o meno nuova documentazione tecnica a difesa del cliente.
  • Non deve consentire al C.T.U. di ampliare il campo della consulenza oltre il quesito disposto dal Giudice.
  • Se sorgono controversie in merito all’interpretazione del quesito deve ricorrere al Giudice per un chiarimento in merito.

Dopo la Consulenza Tecnica d’Ufficio, una volta che il C.T.U. ha inoltrato la relazione peritale in bozza, il C.T.P. svolge le seguenti attività:

Post C.T.U.
  • Analizza approfonditamente la relazione peritale e redige le necessarie osservazioni da inoltrare per tempo utile al CTU.
  • Suggerisce ai Difensori come contrastare gli eventuali punti sfavorevoli indicati dal CTU.
  • Eventualmente vaglia la ricusazione / sostituzione del CTU, qualora ci siano i presupposti di legge.
  • Vaglia l’opportunità di chiamare il CTU a chiarimenti o a integrazioni di indagini.
  • Valuta, congiuntamente al legale, possibili ipotesi transattive, sulla base delle risultanze della CTU.

Come scegliere il miglior consulente tecnico

Ora che abbiamo tratteggiato la figura del C.T.P. e descritto il ruolo e i compiti che deve svolgere, è sicuramente più intuitivo individuare le tre cose fondamentali da tener presente nella scelta di un buon Consulente di Parte:

  1. Il C.T.P. deve essere un tecnico estremamente preparato rispetto al tema specifico del contenzioso (la competenza è verificabile attraverso la lettura del curriculum professionale e un breve colloquio iniziale).
  2. Deve essere un esperto in materia di controversie ossia deve avere affrontato un certo numero di consulenze di parte in modo da poter giudicare bene l’operato del C.T.U., le strategie del C.T.P. avversario e le opportunità di accordo bonario.
  3. Il C.T.P. deve conoscere le procedure giuridiche in ambito di contenzioso.

Pare doveroso segnalare alcuni altri aspetti che possono giocare un ruolo determinante nella scelta del C.T.P.:

  • secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le parti in causa, se presentano i giusti requisiti, possono esse stesse svolgere la funzione di consulente di parte nel proprio interesse. Scegliere però un C.T.P. esterno al contenzioso può aiutare ad avere una visione più serena dello svolgimento processuale poichè un consulente di parte non implicato in prima persona ha sicuramente un punto di vista emotivamente distaccato e più efficace nella missione che deve compiere.
  • E’ nostro avviso inoltre avvertire che l’appartenenza del C.T.P. ad un determinato albo professionale fornisce maggiore garanzia di tutela alla parte in causa che lo nomina poiché l’ordine professionale ha il compito di vigilare sulla qualità operativa dei propri iscritti e sull’osservanza del codice deontologico di riferimento. Infine il professionista iscritto ad un albo professionale deve obbligatoriamente sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile a garanzia del proprio operato.

Avvalersi quindi di un tecnico professionista, preparato e di fiducia è la scelta migliore per affrontare un contenzioso. La professionalità del C.T.P. può aiutare a risolvere in maniera bonaria la controversia e con minor aggravio di spese. Nei casi più complessi di contenziosi, un perito competente anche in ambito di tecniche forensi è in grado infine di instradare i legali nella corretta strategia processuale da adottare.

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