Prodotti e materiali da costruzione: maggiori responsabilità per il progettista e il Direttore dei Lavori

Il 16 giugno 2017 è stato emanato il così detto “Decreto Materiali” (D.Lgs n. 106/2017) con il quale sono aumentate le responsabilità per i progettisti, i Direttori dei Lavori e i fabbricanti che prescrivono o rivendono materiali da costruzione non armonizzati alle direttive CE.

Le nuove regole, sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione, contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardano il “Regolamento dei prodotti da costruzione”, che adegua la normativa italiana in tema di materiali per l’edilizia alle disposizioni del Regolamento europeo UE 305/2011.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs., il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria competenza, sono tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione contenuti nel Regolamento UE. Nello specifico:

Il progettista delle strutture deve prescrivere i prodotti e i materiali da costruzione facendo corretto riferimento alla casistica applicabile in materia di qualificazione. Il Direttore dei lavori è tenuto a controllare che la fornitura richiesta dall’impresa sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Per la prima volta sono applicate le sanzioni “professionali” in caso di violazione, infatti, la norma prevede che il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi alla norma venga “punito” con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro” e “qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, il professionista sarà punito con l’arresto fino a tre mesi, e dovrà pagare una ammenda che può variare dai 5.000 euro ai 25.000 euro.

In sintesi i prodotti e materiali da costruzione devono essere:

  • identificati univocamente a cura del produttore;
  • qualificati sotto la responsabilità del produttore;
  • accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

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