La responsabilità del direttore lavori negli appalti privati

Il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori.

Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007

In tema di responsabilità del Direttore dei Lavori la Suprema Corte, con una serie di sentenze, ha più volte affermato che il soggetto in questione, per conto del committente, presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218 cfr. in tal senso anche Cass. 13 aprile 2015 n. 7373).


Alla luce di detta pronuncia e, di altre indicative in tal senso, è possibile affermare che il professionista Direttore dei Lavori, è da ritenersi responsabile quando ometta di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al raggiungimento del miglior risultato, nonché quando trascuri di verificarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. Più specificatamente, l’attività del direttore dei lavori è rappresentata dall’alta sorveglianza delle opere e, pur non essendo obbligatoria la presenza costante e giornaliera sul cantiere, egli deve effettuare il controllo della realizzazione dell’opera nei suoi vari stadi e ha il dovere, tramite visite periodiche e contatti diretti con i  tecnici dell’impresa, di verificare se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali utilizzati. (ex multis: Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).
E’ utile pertanto sapere che, al contrario di quanto avviene per il progettista, il direttore dei lavori, nell’assunzione del proprio incarico, assume un’obbligazione di mezzi che consiste in un precipuo impegno del professionista nell’assolvere le mansioni affidate con la diligenza necessaria, prevista appunto per garantire la corretta esecuzione dell’opera.
Nell’esecuzione della propria attività il direttore dei lavori non dovrà affidarsi ad una normale diligenza per la valutazione della correttezza dell’opera, ma dovrà riferirsi all’applicazione specifica di quella particolare diligenza imposta dalle caratteristiche dei lavori da dirigere.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di direzione lavori ritiene che rientrino nelle competenze specifiche del direttore dei lavori l’accertamento di conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte, l’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d’appalto, alle norme tecniche in linea con la disciplina normativa vigente, prevedendo anche l’adozione di tutti gli accorgimenti opportuni per garantire la idonea e perfetta funzionalità dell’opera, oltre alla integrale rispondenza amministrativa dell’eseguito, della documentazione esecutiva e alla completezza dei riscontri contabili.
In considerazione di ciò si ricava che, anche se l’obbligazione del direttore dei lavori venga inquadrata come un’obbligazione di mezzi, questo non esaurisce il settore di competenza del suo operato al mero controllo di conformità delle opere rispetto al progetto e alla normativa, ma lo vede personalmente coinvolto, in riferimento alle proprie competenze tecniche, nell’individuazione e correzione di eventuali deficienze progettuali che inficiano la corretta esecuzione del lavoro da svolgere.

Ricapitolando, l’obbligo di diligenza richiesto al professionista di cui si tratta si esplicita nelle seguenti attività:

  • il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera);
  • la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto);
  • conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti);
  • verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite);
  • verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste).

2 Comments

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  2. Marco Cesare Domenico Tersigni Reply

    Molto interessante l’articolo, ma non viene mai citato a quale legge si fa riferimento.
    Dove vengono elencati i compiti del DL nella specificità degli appalti privati.
    Grazie

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