Le imposte di acquisto di Beni Immobiliari

Per capire di che cosa stiamo parlando si deve pensare alle tasse legate all’acquisto di un bene immobile.

In ordine abbiamo:

  • imposta di registro oppure iva a seconda dei casi;
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • imposta catastale fissa di 50 euro;

da pagare al notaio al momento della registrazione dell’atto. La Legge di bilancio 2020 (DL 124/2019) non modificato l’importo delle aliquote.

L’imposta di registro è alternativa all’Iva. Gli atti soggetti a Iva infatti non scontano l’imposta di registro, salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici.

L’imposta di registro è una imposta indiretta (che cioè colpisce il trasferimento di ricchezza: ad es., l’acquisto di un appartamento) ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, ed è commisurata ai valori espressi nella scrittura medesima.

Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro è previsto dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, il quale dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa.

In generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è un atto esente Iva. In questo caso, pertanto, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%.

Quando si applica l’Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa ma pari a 200 euro.

L’Iva si applica nel caso di

  • cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare);
  • cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).

In questi casi, l’acquirente dovrà pagare: l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, se prima casa l’aliquota si abbatte e passa al 4%.

Negli altri casi l’Iva passa al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una utilissima guida che riporta quanto sopra schematizzato.

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