La perizia asseverata con giuramento
La perizia giurata riporta non soltanto la sottoscrizione del perito che assevera la veridicità del contenuto, ma anche una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”.
Il giuramento è reso dal perito dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell’art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366,[2] o dinnanzi a un notaio, ai sensi dell’art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.
La perizia giurata ha delle regole prestabilite: i fogli della perizia, del giuramento e degli eventuali allegati, devono essere uniti mediante spillatura, rilegatura, od altro; devo essere apposta la firma e il timbro di congiunzione tra una pagina e l’altra; il testo della perizia deve riportare nell’ultima pagina prima del giuramento la data in cui e stata redatta e la firma del perito: tale data va riportata anche sul modulo di giuramento.
Il perito deve “autenticare” la perizia, apponendo la propria firma e timbro su ogni pagina, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
Sulla perizia va apposta una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine a partire dalla prima facciata (e cioè: sulla 1*- 5* – 9* – 13*, ecc.), comprendendo nel calcolo anche il verbale di giuramento. Per gli allegati bisogna seguire la prassi di ciascun Tribunale. In ogni caso deve essere rispettato il limite delle 25 righe per facciata – come il foglio uso bollo – altrimenti sarà necessario contare le righe ed una ulteriore marca da bollo da € 16,00 dovrà essere posta alla 101^ riga, 201^, 301^, ecc. La marca da bollo va posta comunque ogni 4 facciate.
Quando si ritiene di dover agire in giudizio per ottenere un ristoro dei danni patiti o per difendersi dalle ingiuste pretese altrui è bene rivolgersi al tuo perito in grado di mettere a disposizione professionisti seri e qualificati, la scelta del perito è fondamentale per tutelare i propri interessi.
Questo tipo di perizia può essere necessario ad esempio in una compravendita, prima della stipula dell’atto oppure in caso di controversia successiva all’acquisto, per asseverare il valore di un’immobile. Può essere utile anche in seguito alla ricezione di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in modo da stimare il valore reale del bene.