Abuso edilizio: nuova sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4889/2019 ha stabilito che nel caso di acquisto di immobile abusivo, cioè privo del permesso di costruire e dell’agibilità, l’acquirente può rivalersi sul Comune per ottenere un risarcimento danni.

Con questa sentenza i giudici hanno spiegato che l’acquirente di un immobile presuppone che l’impresa di costruzione abbia rispettato le prescrizioni urbanistiche e si sia dotato dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell’edificio.

Nel caso in cui invece, a fronte di una generica verifica dell’esistenza di licenza edilizia o permesso di costruire, l’acquirente si accorga dopo un po’ di tempo che vi sono in essere irregolarità edilizie con precedenti ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie ecc., relative a parziale o totale abusività dell’immobile, può chiedere un risarcimento al Comune per negligenza e comportamento inerte nei confronti degli abusi perpetrati.

Acquisto di casa abusiva: Il caso

Dopo aver acquistato un appartamento, un privato scopre, nonostante il permesso di costruire e la licenza di abitabilità emessi dal Comune convenuto, una serie di irregolarità edilizie ed urbanistiche tanto gravi da renderlo inidoneo all’uso ed incommerciabile, dando così inizio a una battaglia legale.

L’acquirente presenta quindi ricorso nei confronti del Comune per l’omessa vigilanza nella realizzazione del fabbricato, ottenendo la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) a lui causati.

Sentenza di Cassazione per abusi edilizi remoti

In Cassazione, il Comune è ritenuto responsabile per aver causato danni all’acquirente per  comportamento inerte e negligente nei confronti di precedenti abusi edilizi: se il Comune fosse stato vigile nel reprimere l’abuso, la vendita non sarebbe avvenuta.

In particolare:

adducendo che la P.A., nell’omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall’art. 27 del D.pr n. 380 del 2001 nei confronti di un terzo costruttore e nell’emettere i provvedimenti abilitativi, lo abbia indotto a acquistare una parte dell’edificio realizzato, confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi inesistente.

Il principio espresso dalla Cassazione consente quindi all’acquirente di opporsi alla sanzione per abusi passati, commessi da altri, chiedendo al Comune il risarcimento del danno causato dall’incolpevole affidamento su una situazione che il Comune stesso ha accettato per inerzia e negligenza.

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