I rapporti aeranti

E’ da sempre un tormentone! Quanto pensi di aver trovato la soluzione perfetta per il tuo immobile ecco la sentenza: non tornano i rapporti aeranti. Ma che cosa sono e soprattutto a cosa servono?  Nel termine è racchiuso parte del significato. Cominciamo da rapporto, indica un confronto ed si effettua con una divisione: superficie del locale diviso superficie finestrata. Ebbene per superficie del locale si intende la superficie netta calpestabile, priva di muri o di qualsiasi ostacolo o impedimento che possa influire sulla sua fruizione come ad esempio nel caso degli arredi fissi.

I RAPPORTI AREANTILa superficie finestrata si divide in due tipologie: superfici aerante e superficie illuminante.  La prima indica la dimensione architettonica del vano attraverso il quale può entrare area nel locale. Il calcolo viene fatto sulla dimensione del vano netto e quindi al lordo del serramento. Di nuovo per capire meglio facciamo l’esempio di una finestra a due ante e completamente apribile della misura di 1,40 mt di altezza e 1,40 mt di larghezza. La superficie aerante, presupponendo l’assenza di ostacoli di altra natura è data dal semplice prodotto di 1,4 mt x 1,4 mt= 1,96 mq.  Continuando l’esempio ipotizziamo che questa finestra insista su un locale, ad esempio una camera da letto, la cui superficie utile sia pari a 14 mq. Il rapporto areante di quel locale è dato dalla seguente formula: Superficie utile del locale / superficie aerante. Il risultato mi porta a 7,1428 etc che, arrotondato per difetto diventa pari a 7. Questo prodotto se rapportato alla frazione con numeratore pari a 1 mi diventa 1/7 ed ecco qui il mio risultato.  Ma se la finestra in esame avesse una conformazione diversa? Tipo una porta finestra da 1,40 di larghezza ma 2,4 mt di altezza con la parte di parapetto pari a 1 mt fissa e non apribile? La superficie areante risulterebbe pari a larghezza per altezza effettivamente apribile e quindi 2,40 mt meno 1 mt=1,40mt.

E ora? Ora bisogna confrontarsi con la normativa vigente. Nel caso della Lombardia esiste il Regolamento Locale di Igiene Tipo ove nel titolo III vengono normati i requisiti degli alloggi. Non basta, oltre al regolamento locale bisogna verificare se il Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di intervento sia dotato a sua volta di un Regolamento di igiene proprio o se nel regolamento comunale sia contemplata una restrizione normativa. Continuiamo a lavorare per ipotesi e vediamo cosa prescrive il Citato regolamento Lombardo. Al capitolo 4 del Titolo terzo lettera C) l’argomento è: ventilazione ed areazione. Ed ecco che troviamo la regola al paragrafo 3.4.21: superficie apribile e ricambi d’aria: “Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

SI ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate qualora sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d’aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento:”

Nel caso quindi ipotizzato il parametro è verificato, infatti il rapporto tra la superficie finestrata aerante e la superficie apribile è maggiore di 1/10.

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