Grave difetto dell’opera: l’ordinanza n.1423/2019 della Corte di Cassazione

Più volte si è dibattuto nelle sedi dei tribunali e nei contenziosi per vizi e difetti costruttivi di cosa significhi il termine“grave difetto dell’opera”.

Il chiarimento arriva con l’ordinanza n.1423/2019 della Corte di Cassazione in cui si specifica che debbano configurarsi gravi difetti dell’opera anche quelli che pregiudicano il normale godimento di un bene immobile, non conta la modesta entità del difetto ma le possibili conseguenze.

Un vizio o difetto su un’opera edilizia può essere considerato grave anche quando è di modesta entità ma in grado di pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimento dell’immobile, la sua funzionalità o l’abitabilità dello stesso.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.1423/2019 ribadisce ancora una volta, i casi in cui è applicabile la responsabilità dell’appaltatore per gravi vizi e difetti dell’opera e chiarisce così la definizione di “grave difetto”:

… “il vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell’abrogato c.c. del 1865, configuri una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l’incolumità personale. Peraltro, l’art. 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell’edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi.”

“In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell’art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all’intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.”

La Corte ha inoltre spiegato che si configurano gravi difetti dell’opera, ai sensi dell’art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o vanno a ledere in modo grave il normale godimento, funzionalità e/o abitabilità della stessa.

Tra le carenze costruttive, riferito nello specifico a lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili elenca a titolo esemplificativo la realizzazione avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera come, nel caso in esame: le impermeabilizzazioni e la pavimentazione dei balconi, purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo elirninabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

La redazione de “iltuoperito.it

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