Hai trovato la casa giusta, hai fatto l’offerta, hai firmato il preliminare. Poi, in vista del rogito, il notaio chiede al venditore l’aggiornamento della planimetria e una dichiarazione di conformità urbanistica. E qualcosa non torna: la planimetria catastale non corrisponde alle stanze che hai visitato, oppure manca un titolo edilizio per una verandina chiusa anni fa, o ancora un bagno è comparso dove sulla carta c’era un ripostiglio. Cosa rischi davvero? Si può comunque andare al rogito? Quanto costa rimettere a posto le cose?
La materia è più sfaccettata di quanto sembri, e le Sezioni Unite della Cassazione, oltre a una pronuncia recente del 2025, hanno chiarito alcuni punti decisivi. Vediamo cosa devi controllare prima del preliminare per non trovarti con le mani legate al rogito.
Conformità catastale e conformità urbanistica non sono la stessa cosa
Sono due cose diverse, regolate da norme diverse, e un immobile può essere conforme dal punto di vista catastale ma irregolare dal punto di vista urbanistico (o viceversa). Capire la differenza è il primo passo.
La conformità catastale riguarda la corrispondenza tra la planimetria depositata al Catasto e lo stato di fatto dell’immobile (numero di vani, superfici, distribuzione interna). È obbligatoria al momento del rogito ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985 (introdotto dal D.L. 78/2010, il cosiddetto “decreto Tremonti”). Su questo aspetto avevamo già dedicato una guida specifica alla conformità catastale in cui sono illustrati i passaggi tecnici per la verifica.
La conformità urbanistica riguarda invece la corrispondenza tra l’immobile realizzato e i titoli edilizi rilasciati dal Comune (concessione edilizia, permesso di costruire, SCIA, CILA). È disciplinata dall’articolo 46 del DPR 380/2001 e prevede la nullità degli atti di trasferimento se non sono indicati gli estremi del titolo abilitativo dell’immobile.
La distinzione operativa: la conformità catastale guarda alla rappresentazione grafica e alla consistenza ai fini fiscali, la conformità urbanistica guarda alla legittimità edilizia dell’intervento. Un’estensione abusiva può essere stata regolarmente accatastata e pagare le imposte (conformità catastale OK), ma essere comunque un abuso edilizio (conformità urbanistica KO).
Quando il rogito è davvero a rischio nullità
La giurisprudenza più recente ha chiarito che la nullità per difformità catastale o urbanistica ha natura formale, non sostanziale. Significa che ciò che conta è la presenza nell’atto delle dichiarazioni e delle menzioni richieste dalla legge, non la loro veridicità sostanziale (ferma restando la responsabilità di chi le rende).
Per la conformità urbanistica il principio è stato fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8230/2019: il contratto è valido se l’atto contiene la dichiarazione del venditore con gli estremi del titolo abilitativo, purché questo titolo esista realmente e sia riferibile all’immobile. Lo stesso principio è stato esteso alla conformità catastale dalla più recente sentenza Cassazione n. 27531 del 15 ottobre 2025: la nullità scatta quando manca la dichiarazione o l’attestazione di conformità, oppure quando la planimetria depositata in Catasto manca completamente o è talmente difforme dallo stato di fatto da equivalere a un’assenza.
Tradotto in pratica:
- Il rogito è nullo se manca la menzione del titolo edilizio (e questo non esiste o non è riferibile all’immobile), oppure se la planimetria catastale è del tutto assente o totalmente non rispondente alla realtà.
- Il rogito resta valido in presenza di piccole difformità, di sanatorie possibili o di abusi minori, purché le dichiarazioni formali siano state rese.
Attenzione: validità del rogito non significa assenza di conseguenze. Se la difformità comporta costi di regolarizzazione o riduce il valore dell’immobile, l’acquirente può agire contro il venditore per risoluzione del contratto o risarcimento del danno, anche ai sensi dell’articolo 1489 del Codice civile (cosa gravata da oneri o diritti non apparenti). La Cassazione, già con la pronuncia n. 25357/2014, ha esteso questa norma alle irregolarità urbanistiche e catastali non note all’acquirente.

Cosa fa (e non fa) il notaio
Un equivoco diffuso: “tanto c’è il notaio, controlla lui”. Vero solo in parte. Il notaio è tenuto a verificare la presenza nell’atto delle dichiarazioni obbligatorie, le menzioni dei titoli edilizi, la conformità soggettiva (intestatari catastali coincidenti con i venditori), l’allegazione delle planimetrie e dell’attestazione tecnica.
Quello che il notaio non fa è il sopralluogo tecnico. Lo ha confermato più volte la Cassazione (ordinanze n. 27181/2022 e n. 4216/2022): il notaio non è obbligato a verificare la corrispondenza tra stato di fatto dell’immobile e risultanze documentali, perché quella verifica rientra nelle competenze di un tecnico qualificato. La sua responsabilità si limita al controllo formale delle menzioni; ogni falsità o omissione ricade sul dichiarante (di norma il venditore).
Conclusione: il notaio ti protegge dai vizi formali del rogito, ma non dai contenuti sostanziali. Se la planimetria catastale è mendace ma il venditore la dichiara conforme, il notaio non lo scopre. Lo scopri tu, quando entri in casa la prima volta dopo il rogito e ti accorgi che il muro che separa i due bagni non c’è mai stato sui documenti.
Cosa controllare prima del preliminare
La regola d’oro: tutte le verifiche tecniche vanno fatte prima del compromesso, non prima del rogito. La Cassazione (sentenza n. 13959/2025) ha chiarito che l’obbligo di conformità catastale è richiesto al momento del rogito, non in sede di preliminare; questo significa che firmare un compromesso su un immobile con difformità non è nullo, ma ti vincola a chiudere su un immobile potenzialmente problematico, perdendo capacità di trattativa.
I controlli minimi da fare prima della firma del preliminare:
- Visura catastale aggiornata dell’immobile e delle pertinenze (box, cantina, posto auto), per verificare intestatari, dati identificativi, rendita.
- Planimetria catastale depositata, da confrontare con lo stato di fatto. La discrepanza può essere lieve (un muro sottile spostato) o grave (un’intera stanza non rappresentata).
- Storia urbanistica dell’immobile: ricerca dei titoli edilizi (concessione originaria, permessi successivi, SCIA, CILA, eventuali sanatorie), tramite richiesta di accesso agli atti presso l’Ufficio tecnico del Comune.
- Certificato di destinazione urbanistica e verifica che la destinazione d’uso effettiva corrisponda a quella dichiarata.
- Sopralluogo tecnico con misure: rilievo dell’immobile e confronto puntuale con planimetria catastale e con il progetto edilizio depositato.
Il documento riepilogativo che molti studi tecnici producono per la compravendita prende il nome di Relazione Tecnica Integrata (RTI): asseverazione di conformità urbanistica e catastale firmata dal tecnico abilitato, che si assume la responsabilità professionale (e penale) per quanto dichiara. La RTI è uno strumento di tutela molto più forte rispetto alle semplici dichiarazioni del venditore.
Se emerge una difformità: tre strade
Trovata la difformità, le opzioni sono tre, in ordine crescente di complessità.
Aggiornamento catastale: se la difformità è solo catastale (l’immobile è conforme al titolo edilizio ma la planimetria non è aggiornata), si procede con una variazione DOCFA. Tempi rapidi (in genere giorni o poche settimane), costi contenuti (qualche centinaio di euro, sanzione catastale a parte).
Sanatoria edilizia: se la difformità è anche urbanistica e si tratta di un abuso minore, si può procedere con una sanatoria. Il Decreto Salva Casa del 2024 ha ampliato il perimetro delle parziali difformità sanabili e introdotto una procedura semplificata (articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia) che permette la regolarizzazione anche in assenza della “doppia conformità” piena. Su questo abbiamo dedicato una analisi specifica nel nostro articolo sul Decreto Salva Casa.
Demolizione: per gli abusi gravi e non sanabili, l’unica strada è il ripristino dello stato legittimo, con costi spesso significativi.
In una compravendita, quando la difformità richiede sanatoria o aggiornamento, il costo della regolarizzazione diventa uno strumento di trattativa: si può chiedere una riduzione del prezzo, oppure pretendere che la regolarizzazione sia eseguita dal venditore prima del rogito a sue spese.
Come tutelarsi nel preliminare
Se decidi di andare avanti su un immobile con difformità nota, valgono tre regole pratiche per il compromesso:
- Inserisci una clausola sospensiva che subordini il rogito alla regolarizzazione completa, con termini certi e con la previsione delle conseguenze in caso di mancato adempimento (riduzione del prezzo, risoluzione del contratto, restituzione della caparra).
- Diffida la formula generica “visto e piaciuto”: copre i vizi facilmente riconoscibili, ma non tutela rispetto alle difformità urbanistiche occulte o alla mancanza di qualità promesse (abitabilità, regolarità).
- Allega la Relazione Tecnica (o, se non l’hai ancora, prevedi che il venditore te la consegni entro una data certa) come documento contrattuale. In questo modo, lo stato dell’immobile descritto al momento del compromesso diventa parametro di valutazione di eventuali contestazioni successive.
Va ricordato che mutuo e bonus fiscali sono spesso il vero collo di bottiglia: una banca raramente eroga il mutuo su un immobile con difformità non sanate, e i bonus edilizi (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus) richiedono la conformità urbanistica come requisito di accesso. Una difformità che il notaio considera “tollerabile” per il rogito può comunque bloccare il finanziamento o escludere dalle agevolazioni fiscali.
Quando ha senso una verifica tecnica preventiva
Sempre, ed è il messaggio principale di questo articolo. Una verifica tecnica eseguita prima del compromesso costa qualche centinaio di euro e ti permette tre cose:
- Decidere se procedere con l’acquisto a ragion veduta, sapendo cosa stai comprando. Avevamo già scritto sull’importanza della perizia pre-acquisto: vale per i vizi costruttivi e ancora di più per le difformità urbanistiche e catastali.
- Rinegoziare il prezzo se emergono criticità: il costo della regolarizzazione, scaricato sul venditore, è un argomento di trattativa concreto e quantificabile.
- Inserire le clausole giuste nel preliminare per proteggerti da brutte sorprese al rogito.
Il nostro studio si occupa di valutazioni e due diligence pre-acquisto nelle province di Milano, Monza-Brianza, Lecco e Como. Eseguiamo verifica della conformità catastale, accesso agli atti, controllo dei titoli edilizi, rilievo metrico e relazione tecnica integrata. Se stai per fare un’offerta o firmare un preliminare e vuoi capire cosa c’è davvero dietro, contattaci compilando il form: per le nostre province il sopralluogo e il preventivo sono gratuiti.





