Niente agibilità se la statica non va
Sembra scontato eppure non lo è per tutti. Di cosa stiamo parlando? Una recente sentenza del Tar della Calabria ed in particolare la n. 584 del giorno 8 ottobre 2019, ha stabilito che, laddove non sia presente il collaudo statico il certificato di agibilità non è rilasciabile o ancora meglio che non è sufficiente una perizia giurata di idoneità statica.
Andiamo per gradi: la legge che norma la procedura per la richiesta del certificato di agilità è il DPR 380/01, testo unico dell’edilizia. Il Titolo II tratta proprio dell’agibilità degli edifici agli articoli 24 e 25.
Ma che cosa riguarda l’agibilità? Al comma 1 la legge spiega: La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
La segnalazione di Agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei seguenti lavori:
- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
La legge prescrive inoltre che segnalazione certificata debba essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
- b) certificato di collaudo statico, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
- d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Ed ecco quindi che la sentenza interpreta letteralmente la norma: occorre il collaudo statico. Tale documento di prassi per le nuove costruzioni diventa estremante complesso ed oneroso per gli edifici storici e per questo spessi ci si “accontentava” del certificato di idoneità statica.