Quando il notaio scrive ante ’67 cosa significa? Conviene prestare attenzione alla fatidica dichiarazione con cui il venditore certifica la regolarità della costruzione invocando tale data.
L’equivoco è stato generato dall’errata interpretazione di alcuni articoli in materia di compravendita immobiliare inseriti in norme urbanistiche, a partire dalla Legge n. 47/1985 sul Condono edilizio.
La Legge 47/1985 introduceva con l’art. 17 l’obbligo di menzionare negli atti di trasferimento immobiliare (compravendite) gli estremi della concessione ad edificare e della concessione in sanatoria per gli edifici la cui costruzione fosse iniziata dopo l’entrata in vigore della presente legge (02/03/1985). Con l’art. 40 della suddetta Legge 47/85 il Legislatore introdusse anche l’obbligo di citare negli atti di compravendita immobiliare gli estremi delle licenze edilizie, concessioni edilizie e concessioni in sanatoria, specificando una precisa fattispecie relativa alle « opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967», giorno successivo all’entrata in vigore della Legge “Ponte” n. 765/1967.
Quest’ultima disposizione, valevole solamente negli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali su edifici, consente in alternativa la presentazione di «dichiarazione sostitutiva di atto notorio» con la quale la parte venditrice attesta che i lavori di costruzione dell’immobile. Ma tutto ciò aimè non basta.
La legge italiana prescrive che ciascuna costruzione sia costruita successivamente al rilascio di titoli abilitativi: autorizzazioni, licenze, concessioni o autocertificazioni. Non ci sono eccezioni o scappatoie ma solo rarissimi casi ove la costruzione sia vecchia o meglio antica e costruita prima dell’adozione del primo regolamento urbanistico o piano regolatore. E se non ricadiamo in questo caso? Siamo di fronte ad un problema che potrebbe rivelarsi insormontabile.
Proprio per evitare di ritrovarsi nella situazione spiacevole di aver acquistato o venduto un immobile “abusivo” è importante rivolgersi al iltuoperito.it chiedendo una valutazione immobiliare.
Tramite l’accesso agli atti presso l’ufficio tecnico del comune in cui insiste l’immobile è possibile ricostruire la storia dell’edificio e per tramite dell’accesso al bene verificare che la costruzione sia coerente con quanto in atti. Solo cosi’ è possibile salvaguardare la proprietà immobiliare.



